Art. 6.
(Disciplina dell'impresa esercitata dalle associazioni e dalle fondazioni).

      1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 1 recanti norme sull'esercizio dell'impresa da parte

 

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delle associazioni riconosciute e delle fondazioni sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) valorizzare l'esercizio dell'attività imprenditoriale e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;

          b) prevedere un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

          c) definire i presupposti di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, confermando che esso trova applicazione anche nel caso di esercizio strumentale o secondario dell'impresa;

          d) prevedere obblighi di contabilità separata, al fine di distinguere la gestione sociale da quella imprenditoriale;

          e) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti distinto dal controllo sull'amministrazione.

      2. Per gli enti che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono, in particolare:

          a) un limite all'esercizio di imprese non direttamente strumentali;

          b) limiti quantitativi alle partecipazioni sociali nelle società che svolgono attività non strumentali.

      3. Per le associazioni non riconosciute, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono norme finalizzate a definire la responsabilità per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza dell'associazione medesima.